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Statuto

                                                          

 

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“IN VIAGGIO CON IL LEVI – cultura, scienza, tecnologia, impresa”

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COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo 1

È costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “IN VIAGGIO CON IL LEVI – cultura, scienza, tecnologia e impresa”, regolata a norma del Libro I, Titolo II, Capo III, artt. 36 e ss. del Codice civile, della legge 383/2000 e legge regionale n. 34/2002 nonché del presente Statuto.

L’Associazione ha sede in Vignola (MO), Via Resistenza, n. 800.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica  statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune. E’ data facoltà al Consiglio  Direttivo di cambiare la Sede legale, ove se ne ravvisi la  necessità, previa deliberazione dell’Assemblea dei soci. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi  trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri  nei quali è iscritta.

Potranno essere costituite sedi secondarie in Italia. L’organizzazione e il funzionamento delle sedi secondarie sarà eventualmente disciplinato da un apposito Regolamento.

 

DURATA

Articolo 2

L’Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea dei Soci, a norma del presente Statuto.

 

SCOPO – FINALITÀ

Articolo 3

L’Associazione non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo attività di utilità sociale a favore di soci/associati come pure di terzi nell’ambito della cultura e dell’educazione, nel pieno rispetto della libertà e dignità di ogni individuo, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci/associati. Essa promuoverà la cultura scientifica e d’impresa, in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore “P. Levi”.

L’azione dell’Associazione sarà, in particolare, rivolta a:

a) raccogliere fondi per sovvenzionare le attività dell’Istituto d’Istruzione Superiore “P. Levi”;

b) finanziare le spese di investimento e i progetti presenti nel Piano dell’offerta formativa dell’Istituto d’Istruzione Superiore “P. Levi”, proposti dal Collegio Docenti;

c) promuovere il raccordo tra l’Istituto d’Istruzione Superiore “P. Levi” e il circostante distretto socio-produttivo, coinvolgendo enti locali, imprese e associazioni di categoria;

d) coinvolgere con iniziative culturali allievi, ex allievi, genitori e tutti i cittadini per renderli edotti di percorsi professionali o di studio offerti dalla realtà post- scolastica.

L’Associazione, inoltre, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potrà organizzare conferenze, convegni, corsi formativi e manifestazioni culturali e svolgere attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, sempre rivolte al conseguimento delle predette finalità.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria,libera e gratuita dai propri associati.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

 

SOCI

Articolo 4

Il numero dei soci (di seguito, anche “associati”) è illimitato.

Possono far parte dell’Associazione sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, che accettano gli scopi fissati dallo Statuto e che siano intenzionati a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli stessi.

Chi intende essere ammesso a socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali Regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l’adesione.

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro 30 (trenta) giorni, in merito alla domanda di ammissione a socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente; sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione in seduta “ordinaria”.

Articolo 5

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare, in merito alla modifica delle norme dello Statuto, alla nomina degli organi direttivi e di controllo dell’Associazione, all’approvazione del bilancio e all’approvazione di eventuali Regolamenti;

- a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Articolo 6

I Soci sono tenuti:

- all’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi dell’Associazione;

- al versamento del contributo associativo annuale (quota associativa) e di eventuali ulteriori contributi integrativi, deliberati dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività dell’Associazione e utili a finanziarne la realizzazione.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e, in ogni caso, non potrà mai essere restituita agli associati.

Le quote o i contributi associativi a sostegno economico del sodalizio sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Articolo 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o ente.

L’istanza di recesso deve essere presentata dal socio per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale e ha effetto a partire dalla annotazione sul Libro dei Soci.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

Il provvedimento di esclusione del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea dei Soci in occasione della sua prima riunione in seduta “ordinaria”; nel corso di tale riunione, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con quest’ultimo a una disamina degli addebiti e l’Assemblea dei Soci potrà deliberare la revoca dell’esclusione del socio.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate agli associati interessati dal provvedimento mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel Libro dei Soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale o diverso termine stabilito per la corresponsione comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul Libro dei Soci.

I Soci receduti, esclusi o decaduti non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

 

PATRIMONIO – RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE

Articolo 8

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione, sia in caso di suo scioglimento ed è formato:

a) dal Fondo comune, costituito da quote e contributi in denaro versati dagli associati all’atto di costituzione dell’Associazione e durante la vita dell’Associazione;

b) dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

d) da eventuali avanzi di gestione accantonati a riserva.

L’Associazione trae, inoltre, le risorse finanziarie ed economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi integrativi dei Soci;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, come, ad esempio, spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Vi è il divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, sussistendo l’obbligo di destinarli allo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste.

 

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 9

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto finanziario ed economico da presentare all’Assemblea dei Soci.

Il rendiconto deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 10

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11

L’Assemblea dei Soci è l’organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni “ordinarie” e “straordinarie”.

Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni dalla stessa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L’Assemblea dei Soci, in seduta “ordinaria”, delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione, che non sia, però, di pertinenza dell’Assemblea dei Soci da tenersi in seduta “straordinaria”.

Spettano all’Assemblea dei Soci in sessione “ordinaria”:

a) l’elezione del Consiglio Direttivo;

b) l’elezione del Presidente;

c) l’elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico;

d) la ratifica e/o la revoca dell’esclusione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo;

e) l’approvazione del rendiconto finanziario ed economico;

f) l’approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;

g) l’approvazione di eventuali Regolamenti;

h) la deliberazione su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Spettano, invece, all’Assemblea dei Soci in sessione “straordinaria”:

a) la deliberazione in merito alle modificazioni dello Statuto;

b) le deliberazioni in merito allo scioglimento dell’Associazione e alla nomina del Liquidatore.

La convocazione dell’Assemblea dei Soci viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata, mail o fax e deve essere indirizzata a tutti gli associati, ai componenti del Consiglio Direttivo, al Direttore (se nominato) e ai componenti del Collegio dei Revisori o al Revisore Unico (se nominati), almeno 8 (otto) giorni prima della adunanza; essa deve contenere l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto finanziario ed economico; l’Assemblea dei Soci si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori o dal Revisore Unico (se nominati) o da almeno un decimo dei Soci.

L’Assemblea dei Soci, in seduta “ordinaria”, in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto intervenuti o rappresentati. L’Assemblea dei Soci, in seduta “ordinaria”, delibera a maggioranza assoluta dei Soci presenti o rappresentati mediante delega, sia in prima che in seconda convocazione.

L’Assemblea dei Soci, in seduta “straordinaria”, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati i tre quarti dei soci. L’Assemblea dei Soci, in seduta “straordinaria”, delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

Nelle assemblee hanno diritto al voto i Soci in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa-un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, dal/dai Vice Presidente-i, se nominati o, in assenza anche di questi/costoro, dalla persona designata dall’Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta da colui che presiede l’assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da apposito verbale, sottoscritto da colui che la presiede e dal Segretario.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è formato da un numero dispari di

membri, compreso fra un minimo di 5 (cinque) e un massimo di 15 (quindici); il numero dei membri del Consiglio Direttivo è determinato dall’Assemblea dei Soci.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica due esercizi e scadono alla data dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Vice Presidenti e il Direttore, fissandone le responsabilità e i poteri, in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei fini istituzionali della stessa.

Il Consiglio Direttivo può nominare, tra i suoi membri, un Tesoriere, a cui affidare la gestione delle operazioni finanziarie afferenti all’attività dell’Associazione, con delega, anche di firma, a intrattenere rapporti e operare con gli istituti di credito di riferimento.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi siano argomenti su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mail o fax, da spedirsi non meno di 8 (otto) giorni prima della adunanza.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti dello stesso e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, devono essere conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; spetta, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;

b) predisporre il rendiconto finanziario ed economico;

c) predisporre gli eventuali Regolamenti interni;

d) stipulare gli atti e i contratti inerenti all’attività sociale;

e) determinare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi integrativi, che gli associati sono tenuti a versare;

f) deliberare in merito al recesso e all’esclusione dei soci;

g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione, che non siano di competenza dell’Assemblea dei Soci;

i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e provvedere al coordinamento delle stesse.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di loro decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre sedute consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli; nominando i primi tra i non eletti, che rimangono i carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio direttivo potrà nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica, potrà, invero, deliberare di non procedere a nessuna sostituzione fino alla successiva riunione dell’Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo amministrativo. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo.

Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare entro 15 (quindici) giorni l’Assemblea dei Soci, affinché questa provveda all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

La carica di Consigliere è onorifica e non dà diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della funzione, salvo diversa delibera da parte del Consiglio Direttivo.

 

PRESIDENTE

Articolo 13

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente, eletto dall’Assemblea dei Soci, ha il compito di presiedere il Consiglio nonché l’Assemblea dei Soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni vengono esercitate dal/dai Vice Presidenti, se nominato/i, in ordine di anzianità, ovvero dal Consigliere più anziano in carica.

In caso di dimissioni, spetta al/ai Vice Presidente/i, se nominato/i, ovvero dal Consigliere più anziano in carica convocare entro 30 (trenta) giorni l’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo Presidente.

 

COLLEGIO DEI REVISORI O REVISORE UNICO

Articolo 14

L’Assemblea dei Soci può eleggere un Collegio dei Revisori, con funzioni di controllo, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti.

L’Assemblea dei Soci nomina il Presidente del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori resta in carica due esercizi, scadendo alla data dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio della carica.

I Revisori sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del rendiconto finanziario ed economico alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto e della vigente normativa.

Il Collegio dei Revisori partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell’Assemblea dei Soci, senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori presenta la propria relazione annuale accompagnatoria al rendiconto finanziario ed economico.

L’Assemblea dei Soci potrà decidere di nominare, in luogo del Collegio dei Revisori, un Revisore Unico, che avrà le funzioni, i compiti, le prerogative e gli oneri del Collegio dei Revisori e resta in carica due esercizi, scadendo alla data dell’assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio della carica.

 

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Articolo 15

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro dei Soci, Libro dell’Assemblea dei Soci, Libro del Consiglio Direttivo, Libro del Collegio dei Revisori o Libro del Revisore Unico), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi alla vita e all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali.

I libri sociali, conservati presso la sede legale, devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

 

SCIOGLIMENTO

Articolo 16

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci, in seduta “straordinaria”; in quella sede dovrà essere nominato un Liquidatore, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione, incassi i crediti ed estingua le obbligazioni in essere.

L’Assemblea dei Soci, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26 settembre 2000 e al D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione, che dovrà, comunque, essere devoluto a fini di utilità sociale e, in particolare – salvo diversa indicazione del predetto organismo di controllo – alla cassa dell’Istituto d’Istruzione Superiore “P. Levi”, di Vignola.

 

FORO COMPETENTE

Articolo 17

La definizione di qualsiasi controversia, che dovesse insorgere tra gli associati, tra gli associati e l’Associazione o tra gli associati e qualsiasi organo dell’Associazione è di competenza del Foro di Modena.

 

NORMA FINALE

Articolo 18

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le vigenti disposizioni di legge in materia.